Il Fisioterapista è un professionista della Sanità in possesso del diploma di Laurea o titolo equipollente, che lavora, sia in collaborazione con il Medico e le altre professioni sanitarie, sia autonomamente, in rapporto con la persona assistita, valutando e trattando le disfunzioni presenti nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori e viscerali conseguenti ad eventi patologici, a varia eziologia, congenita o acquisita.
elabora, anche in équipe multidisciplinare, la definizione del programma di riabilitazione volto all’individuazione ed al superamento del bisogno di salute del disabile
pratica autonomamente attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psicomotorie e cognitive utilizzando terapie fisiche, manuali, massoterapiche e occupazionali
svolge attività di studio, didattica e consulenza professionale, nei servizi sanitari ed in quelli dove si richiedono le sue competenze professionali. Verifica le rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale
ORDINE PROFESSIONALE
8 settembre 2022 – L’Istituzione dell’Ordine dei Fisioterapisti: Un Passo Storico per la Professione
La nascita dell’Ordine dei Fisioterapisti rappresenta una tappa fondamentale per il riconoscimento e la regolamentazione di una delle professioni sanitarie più rilevanti e in continua evoluzione. Con l’istituzione dell’Ordine, sancita da un quadro normativo che ne definisce competenze e responsabilità, si consolida il ruolo del fisioterapista come figura cardine nel sistema sanitario, garantendo maggiore tutela sia per i professionisti che per i pazienti.
Perché un Ordine per i Fisioterapisti?
La fisioterapia, come disciplina, si basa su competenze scientifiche e tecniche che richiedono formazione approfondita, aggiornamento continuo e adesione a standard professionali elevati. L’istituzione dell’Ordine nasce dalla necessità di:
- Regolamentare la professione: Assicurare che solo chi possiede i titoli idonei possa esercitare, contrastando l’abusivismo e proteggendo la qualità delle prestazioni offerte.
- Tutela dei pazienti: Creare un punto di riferimento chiaro e trasparente che garantisca ai cittadini di rivolgersi a professionisti qualificati.
- Valorizzazione della categoria: Rafforzare il riconoscimento pubblico e istituzionale della fisioterapia come disciplina autonoma e altamente specialistica.
Obbligo di Iscrizione: Un Dovere per i Professionisti
Con l’entrata in vigore dell’Ordine, l’iscrizione diventa obbligatoria per tutti i fisioterapisti. Questo adempimento è una condizione imprescindibile per esercitare la professione e per essere riconosciuti come membri legittimi della comunità professionale. L’iscrizione comporta una serie di vantaggi e responsabilità, tra cui:
- Accesso a una rete professionale strutturata: L’appartenenza all’Ordine consente di far parte di una comunità che favorisce il confronto, la crescita professionale e l’accesso a risorse formative.
- Garanzia di trasparenza: Gli iscritti sono tenuti a rispettare il codice deontologico, assicurando un comportamento etico e professionale nei confronti dei pazienti e dei colleghi.
- Tutela legale e amministrativa: L’Ordine offre supporto in caso di contenziosi legati alla professione e promuove la difesa dei diritti dei fisioterapisti.
Come Avviene l’Iscrizione?
Per iscriversi all’Ordine, i fisioterapisti devono presentare una domanda corredata di:
- Titolo di studio abilitante riconosciuto.
- Certificazione che attesti il possesso dei requisiti morali e professionali.
- Versamento di una quota di iscrizione annuale.
L’Ordine verifica la documentazione e inserisce il professionista in un albo pubblico, consultabile da cittadini e istituzioni, aumentando così la trasparenza del sistema.
DECRETO MINISTERIALE
Decreto Ministero Sanità 14 settembre 1994, n. 741 (in GU 9 gennaio 1995, n. 6)
Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale del fisioterapista
Art. 1
- E’ individuata la figura del fisioterapista con il seguente profilo: il fisioterapista è l’operatore sanitario, in possesso del diploma universitario abilitante, che svolge in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori, e di quelle viscerali conseguenti a eventi patologici, a varia eziologia, congenita od acquisita.
- In riferimento alla diagnosi ed alle prescrizioni del medico, nell’ambito delle proprie competenze, il fisioterapista:
- elabora, anche in équipe multidisciplinare, la definizione del programma di riabilitazione volto all’individuazione ed al superamento del bisogno di salute del disabile;
- pratica autonomamente attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psicomotorie e cognitive utilizzando terapie fisiche, manuali, massoterapiche e occupazionali;
- propone l’adozione di protesi ed ausili, ne addestra all’uso e ne verifica l’efficacia;
- verifica le rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale.
- Svolge attività di studio, didattica e consulenza professionale, nei servizi sanitari ed in quelli dove si richiedono le sue competenze professionali;
- Il fisioterapista, attraverso la formazione complementare, integra la formazione di base con indirizzi di specializzazione nel settore della psicomotricità e della terapia occupazionale:
- la specializzazione in psicomotricità consente al fisioterapista di svolgere anche l’assistenza riabilitativa sia psichica che fisica di soggetti in età evolutiva con deficit neurosensoriale o psichico;
- la specializzazione in terapia occupazionale consente al fisioterapista di operare anche nella traduzione funzionale della motricità residua, al fine dello sviluppo di compensi funzionali alla disabilità, con particolare riguardo all’addestramento per conseguire l’autonomia nella vita quotidiana, di relazione (studio-lavoro-tempo libero), anche ai fini dell’utilizzo di vari tipi di ausili in dotazione alla persona o all’ambiente.
- Il percorso formativo viene definito con decreto del Ministero della sanità e si conclude con il rilascio di un attestato di formazione specialistica che costituisce titolo preferenziale per l’esercizio delle funzioni specifiche nelle diverse aree, dopo il superamento di apposite prove valutative.
La natura preferenziale del titolo è strettamente legata alla sussistenza di obiettive necessità del servizio e recede in presenza di mutate condizioni di fatto. - Il fisioterapista svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.
Normativa di Riferimento
Legge 8 gennaio 2002, n. 1
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario”
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 del 10 gennaio 2002 Legge di conversione
PDF – Legge 8 gennaio 2002 N1
Legge 10 agosto 2000, n. 251
“Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonchè della professione ostetrica” (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 6 settembre 2000)
PDF – Legge 10 agosto 2000 N251
Legge 26 febbraio 1999, n. 42
Disposizioni in materia di professioni sanitarie
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1999
PDF – Legge 26 febbraio 1999 N42
Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
(in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. , n. 305, del 30 dicembre 1992) Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
PDF – Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
Gazzetta Ufficiale N. 189 del 13 Agosto 2002
MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 17 maggio 2002 Individuazione delle prestazioni sanitarie esenti dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto.
PDF – Gazzetta Ufficiale N. 189 del 13 Agosto 2002
MINISTERO DELLA SANITA’ DECRETO 27 luglio 2000 Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di fisioterapista, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base.
PDF – DECRETO 27 luglio 2000
Legge 1 febbraio 2006, n. 43
“Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio 2006
PDF – Legge 1 febbraio 2006 N43
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, recante misure urgenti in materia di università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonche’ in tema di rinegoziazione di mutui” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2006
“Definizione delle figure professionali di cui all’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, da includere nelle fattispecie previste dagli articoli 1, 2, 3 e 4, della legge 10 agosto 2000, n. 251 (art. 6, comma 1, legge n. 251/2000)” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2001
Definizione delle Associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale per le Professioni Sanitarie della Riabilitazione, Professioni Sanitarie Tecniche, Professioni tecniche della Prevenzione.
Ad integrazione dei Decreti Direttoriali 30 luglio 2013 e 7 febbraio 2014
DEONTOLOGIA E CODICE DEONTOLOGICO DEL FISIOTERAPISTA
La deontologia, in relazione alle professioni intellettuali, indica il complesso dei principi e delle regole che disciplinano particolari comportamenti, collegati all’esercizio della professione e all’appartenenza al proprio Ordine professionale.
Per la legge 42/1999, unitamente al profilo professionale e all’ordinamento didattico, il codice deontologico rappresenta uno dei pilastri su cui poggia il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie. Quindi esercitare una professione – nello specifico quella di Fisioterapista- implica il rispetto di una serie di doveri nei confronti di altre figure sanitarie e, soprattutto, dei Cittadini. Questi ultimi vengono così garantiti che i Fisioterapisti nell’esercizio delle loro attività sono tenuti al rispetto di chiare, esplicite e vinconlanti indicazioni etico-professionali.
CODICE DEONTOLOGICO DELLA PROFESSIONE SANITARIA DI FISIOTERAPISTA